Secondo l’articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86“Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”
Pertanto, secondo la predetta disposizione, il contribuente ha diritto alla detrazione o deduzione fiscale della spesa sanitaria sostenuta anche nel caso in cui la stessa sia stata rimborsata. La detrazione avviene a condizione che il rimborso sia riconducibile a contributi o premi per i quali non è prevista la detraibilità o la deducibilità o che, essendo versati da altri (ad esempio, il datore di lavoro) concorrono formare il suo reddito di lavoro dipendente.
Larisoluzione n. 167/E del 25 novembre 2005 ha inoltre chiarito che la detrazione delle spese spetta anche nell’ipotesi in cui siano pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell’iscritto.
In conclusione, per stabilire quando il contribuente ha diritto a potersi detrarre spese sanitarie, anche oggetto di rimborso è necessario prendere a riferimento la regola generale, la quale prevede che:
assicurazione sanitaria non dedotta dal reddito = spesa medica rimborsata comunque detraibile
Inoltre, se il rimborso avviene in periodi di imposta successivi al sostenimento della spesa esso assume rilievo come reddito soggetto a tassazione separata (con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria).
