La disciplina dei compensi agli amministratori continua a rappresentare uno dei temi più delicati nella gestione fiscale e societaria delle imprese, soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa dove il rapporto tra socio e amministratore tende spesso a sovrapporsi.
La corretta gestione del compenso richiede infatti attenzione non soltanto sotto il profilo tributario, ma anche civilistico e documentale, considerato che gran parte delle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria derivano proprio da errori formali o da una gestione poco strutturata della documentazione societaria.
Dal punto di vista civilistico, il riferimento normativo principale è rappresentato dall’art. 2389 c.c., secondo cui il compenso degli amministratori deve essere stabilito:
- all’atto della nomina;
- oppure mediante apposita delibera assembleare.
Nelle S.r.l., pur in assenza di una disposizione perfettamente speculare a quella prevista per le S.p.A., si ritiene comunque necessario che il compenso sia preventivamente determinato dai soci, salvo diversa previsione statutaria.
La formalizzazione del compenso assume un ruolo centrale anche ai fini fiscali.
La Corte di Cassazione, infatti, con diverse pronunce tra cui Cass. n. 17673/2013 e Cass. n. 21953/2015, ha chiarito che la semplice contabilizzazione del costo non è sufficiente a legittimarne la deduzione, essendo necessaria una preventiva attribuzione formalizzata mediante delibera.
Sul piano tributario, l’art. 95 comma 5 del TUIR prevede che:
“I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”.
Si tratta di una deroga al principio generale di competenza, poiché il costo diventa fiscalmente deducibile esclusivamente al momento del pagamento.
Pertanto:
- il compenso deliberato ma non pagato non è deducibile;
- rileva esclusivamente l’effettiva corresponsione della somma.
Particolare attenzione deve essere posta al principio della cosiddetta “cassa allargata”, disciplinato dall’art. 51 del TUIR.
Infatti, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo si considerano fiscalmente deducibili nell’esercizio precedente, purché riferiti a prestazioni svolte in tale annualità.
Il principio di cassa allargata non è invece applicabile al lavoratore autonomo (in possesso di partita IVA) che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell’oggetto della propria attività, ossia per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata.
Tenendo presente quanto sopra, il reddito 2025 dell’amministratore professionista è determinato sulla base di quanto effettivamente incassato nell’esercizio 2025 e rappresenta allo stesso tempo un costo deducibile per la società.
Dal punto di vista operativo, tale previsione rappresenta uno strumento estremamente utile nella pianificazione fiscale di fine esercizio.
Uno dei temi maggiormente attenzionati dall’Agenzia delle Entrate riguarda inoltre la congruità del compenso amministratore.
Nelle società a base familiare, infatti, compensi particolarmente elevati potrebbero essere contestati sotto il profilo dell’inerenza o dell’antieconomicità.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l’Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all’imprenditore nelle valutazioni economiche dell’impresa, salvo casi di manifesta irragionevolezza.
Sul punto rilevano, tra le altre:
- Cass. n. 24957/2010;
- Cass. n. 32280/2018.
Particolare rilevanza assume anche il trattamento di fine mandato dell’amministratore (TFM), frequentemente utilizzato quale strumento di pianificazione fiscale e patrimoniale.
Affinché gli accantonamenti risultino fiscalmente deducibili per competenza ai sensi dell’art. 105 TUIR, è necessario che:
- il diritto al TFM risulti da atto avente data certa;
- tale atto sia anteriore all’inizio del rapporto.
In assenza di tali requisiti, il rischio è quello di vedersi contestare integralmente la deducibilità del costo.
La Cassazione, con sentenza n. 26431/2018, ha confermato l’importanza della preventiva formalizzazione del trattamento.
Ulteriore aspetto delicato riguarda la contribuzione previdenziale del socio amministratore.
Occorre infatti distinguere:
- l’amministratore puro, soggetto generalmente alla Gestione Separata INPS;
- il socio amministratore operativo, per il quale può configurarsi la doppia contribuzione tra Gestione commercianti/artigiani e Gestione Separata.
Tema che continua ancora oggi a generare numerosi contenziosi previdenziali.
Nella pratica professionale quotidiana, le maggiori criticità derivano spesso non tanto dall’ammontare del compenso, quanto piuttosto dall’assenza di una corretta gestione documentale.
Per tale motivo è fondamentale predisporre:
- verbale assembleare di attribuzione del compenso;
- corretta contabilizzazione;
- documentazione dei pagamenti;
- eventuale delibera TFM con data certa;
- gestione coerente degli aspetti fiscali e previdenziali.
Conclusioni
Il compenso amministratore rappresenta uno strumento centrale nella gestione fiscale e finanziaria delle società.
Proprio per questo motivo richiede particolare attenzione sia sotto il profilo formale sia sostanziale.
Una corretta pianificazione e documentazione consente infatti di:
- evitare contestazioni fiscali;
- garantire la deducibilità del costo;
- mantenere coerenza tra gestione societaria, fiscale e previdenziale.
In un contesto di crescente attenzione dell’Amministrazione finanziaria verso le società a ristretta base partecipativa, il ruolo del professionista assume oggi un’importanza sempre più strategica nella prevenzione del rischio fiscale e societario.
Dott.ssa Valeria Pantalone
