CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Iperammortamento pienamente deducibile

Per la determinazione del reddito d’impresa utile al CPB ai fini delle imposte sui redditi non rileva l’iperammortamento, che rientra nel saldo netto tra plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, maggiorazione del costo del lavoro, e via dicendo, determinando una variazione in diminuzione del reddito concordato. Nel concordato preventivo, quindi, l’iperammortamento diventa pienamente deducibile. Così si legge nel testo del decreto n. 38/2026 (decreto fiscale) emendato alla Camera dei deputati e atteso al voto di fiducia del Senato.