Per la determinazione del reddito d’impresa utile al CPB ai fini delle imposte sui redditi non rileva l’iperammortamento, che rientra nel saldo netto tra plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, maggiorazione del costo del lavoro, e via dicendo, determinando una variazione in diminuzione del reddito concordato. Nel concordato preventivo, quindi, l’iperammortamento diventa pienamente deducibile. Così si legge nel testo del decreto n. 38/2026 (decreto fiscale) emendato alla Camera dei deputati e atteso al voto di fiducia del Senato.
