C’è l’ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali a seguito di un emendamento inserito nel decreto fiscale, che allarga la cosiddetta “rottamazione quinquies” ai debiti con Regioni e Comuni. Non si tratta però di un automatismo, perché ogni ente locale può scegliere autonomamente se aderire o meno alla misura. Le eventuali delibere dovranno essere rese pubbliche sui siti istituzionali entro il prossimo 30 giugno. Dal 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Le domande di adesione potranno invece essere presentate tra il 16 settembre e il 31 ottobre. La rottamazione locale permette il pagamento della sola quota capitale, eliminando interessi, sanzioni e oneri di riscossione (restano solo i costi procedurali).
Nello specifico, la definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, comprendendo sia entrate tributarie sia non tributarie di Regioni ed enti locali. In questo perimetro rientrano imposte come Imu, Tari, imposta di soggiorno, tributo sulla pubblicità e diritti sulle affissioni pubbliche. Sono inclusi anche i canoni patrimoniali e i corrispettivi per servizi pubblici locali. La misura si estende inoltre alle sanzioni per le violazioni del codice della strada elevate dalla polizia locale.
Il contribuente può scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure la rateizzazione. Nel primo caso, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2027. In alternativa, è possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenze fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2027. Così la rateizzazione può arrivare fino a nove anni complessivi. Sulle somme dilazionate si applicano interessi pari al 3% annuo, calcolati dal 1° febbraio 2027. Si perde il beneficio della definizione agevolata in caso di mancato pagamento della prima rata (o dell’unica soluzione scelta), oppure se, nel piano rateale, non vengono saldate due rate anche non consecutive o l’ultima del piano. In caso di decadenza, quanto già versato viene considerato come acconto sul debito complessivo, riprendono i termini ordinari di prescrizione e le posizioni tornano pienamente esigibili, senza possibilità di una nuova rateizzazione. Sono previsti cinque giorni di tolleranza solo per la prima e unica rata o per l’ultima del piano di rateizzazione.
