IPERAMMORTAMENTO – Previsti maggiori adempimenti burocratici

Nel decreto attuativo firmato il 4 maggio scorso dal Ministro delle imprese e del made in Italy scompare la semplificazione dell’autodichiarazione per i beni di valore inferiore a 300mila euro, determinando sempre l’obbligo della perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali (dottore agronomo o forestale per il settore agricolo). L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, invece, deve risultare da certificazione rilasciata da un revisore. L’accesso all’iperammortamento verrà gestito telematicamente tramite una piattaforma informatica del Gse i cui termini di apertura verranno definiti con uno più decreti direttoriali del Mimit (intorno ai primi giorni di giugno, dopo il passaggio del decreto alla Corte dei conti).

Con riferimento alle tempistiche degli investimenti, per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento (art. 109 Tuir). Sono inclusi gli investimenti completati nel 2026 anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025. Invece, per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo rileva la data di fine lavori. Per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V, inoltre, è stato eliminato il vincolo territoriale del “made in Eu”, che resta per i pannelli fotovoltaici che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nel registro Enea alle lettere b) e c).

Il provvedimento prevede, oltre alle tre comunicazioni (preventive, di conferma e di completamento) già operative nel Piano Transizione 5.0, altre due comunicazioni periodiche annuali contenenti le informazioni relative ai costi per gli investimenti realizzati, al bonus utilizzato e che si prevede di utilizzare. Quanto alla novità delle ulteriori due comunicazioni periodiche, il decreto dispone:

  • che entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa deve trasmette una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno va inoltre trasmessa una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.