Il c. 41 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.
L’operazione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026 e sono esclusi gli esercenti arti e professioni, le imprese individuali cessate alla data del 1.1.2026, le imprese che hanno ceduto l’azienda in affitto o usufrutto, le imprese sottoposte a procedure concorsuali e gli enti non commerciali.
Possono essere oggetto di estromissione gli immobili, posseduti al 31.10.2025:
- – strumentali per destinazione: immobili che, indipendentemente dalla categoria catastale, sono utilizzati in modo diretto ed esclusivo nell’attività d’impresa;
- – strumentali per natura: immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E. Gli immobili strumentali per natura possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa ovvero anche se dati in locazione o comodato a terzi.
Gli immobili strumentali possono essere oggetto di estromissione solo se iscritti nell’inventario di cui all’art. 2217 c.c. o nel registro dei beni ammortizzabili per i soggetti in contabilità semplificata. L’opzione si esercita mediante comportamento concludente entro il 31.05.2026. Può considerarsi comportamento concludente la contabilizzazione dell’estromissione:
- – sul libro giornale, nel caso di impresa in contabilità ordinaria
- – sul registro dei beni ammortizzabili, nel caso di impresa in contabilità semplificata (v. Circ. AE 15 aprile 2008 n. 39/E).
È dovuta l’imposta sostitutiva nella misura dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto ed il versamento deve avvenire alle seguenti scadenze:
- – entro il 30 novembre 2026, prima rata pari al 60% dell’imposta dovuta;
- – entro il 30 giugno 2027: seconda rata, pari al 40% dell’imposta dovuta.
