Entra nel vivo l’agevolazione (c.d. IRES premiale) che riduce l’aliquota dal 24% al 20% per il solo 2025 per le imprese che investono e assumono. L’accesso al beneficio è però subordinato alle seguenti condizioni:
- – La patrimonializzazione. Per accedere all’IRES premiale, l’impresa deve aver accantonato ad apposita riserva (non distribuibile) almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 e deve essere mantenuta nel bilancio per un periodo di sorveglianza che dura fino al secondo esercizio successivo (ovvero fino alla chiusura del bilancio 2026). È tuttavia consentito l’utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio, senza che ciò infici l’agevolazione.
- – Investimenti rilevanti. Occorre effettuare investimenti tra il 1° gennaio 2025 e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (generalmente il 31 ottobre 2026). L’ammontare minimo dell’investimento deve essere pari al maggiore tra:
- il 30% dell’utile 2024 accantonato a riserva;
- il 24% dell’utile dell’esercizio 2023;
- una soglia fissa minima di 20.000 euro.
Il legislatore ha voluto collegare questa misura alla transizione tecnologica. Sono infatti agevolabili i beni strumentali materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati A e B della L. 232/2016 (Piano Industria 4.0) e gli investimenti legati al piano Transizione 5.0. I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e devono rispettare i requisiti di interconnessione per tutto il periodo di sorveglianza.
- – Requisito occupazionale. L’impresa deve dimostrare un impegno su due fronti:
- mantenimento della base occupazionale: il numero medio di unità lavorative (ULA) nell’anno 2025 non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024);
- incremento occupazionale netto: è necessaria l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato che porti a un incremento di almeno l’1% rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato del 2024. In ogni caso, l’incremento non può essere inferiore a un’unità. Inoltre, vige il divieto di aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) straordinaria o in deroga nel 2024 e nel 2025, a eccezione dell’integrazione salariale ordinaria per eventi transitori non imputabili all’azienda.
