Il regime del margine rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria dell’IVA, applicabile — a determinate condizioni — ai rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione. La sua finalità è evitare la doppia imposizione su beni per i quali l’imposta è già stata assolta in una fase precedente senza possibilità di detrazione. Tale disciplina trova il proprio fondamento negli artt. 311-343 della Direttiva 2006/112/CE ed è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995.
L’accesso a tale regime non dipende esclusivamente dalla rivendita di un bene usato, ma richiede il rispetto di precise condizioni legate sia alla natura del bene che alle modalità dell’operazione.
In particolare:
- il bene deve essere acquistato da un soggetto che non ha detratto l’IVA;
- il fornitore deve aver applicato, a propria volta, il regime del margine;
- la fattura d’acquisto deve riportare espressamente l’annotazione di non detraibilità dell’imposta.
Nel settore automotive, l’applicazione del regime è subordinata alla qualifica del veicolo come “usato”. Tuttavia, tale definizione non è univoca. Nel caso specifico degli scambi intracomunitari tra soggetti passivi (ex art. 36, c. 10, D.L. 41/1995), si fa riferimento ai criteri oggettivi del D.L. 331/1993: un mezzo a motore (con cilindrata superiore a 48 cc o potenza oltre i 7,2 kW) perde la natura di “nuovo” solo quando soddisfa contemporaneamente due requisiti:
- aver percorso più di 6.000 chilometri;
- essere trascorsi almeno sei mesi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri.
Il rispetto di entrambi i parametri è il presupposto essenziale per la legittima adozione del regime.
Nell’ambito degli acquisti intracomunitari, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un principio cardine: l’onere della prova circa la corretta applicazione del regime spetta interamente al cessionario (il rivenditore italiano). Data la natura eccezionale e derogatoria della norma, la Suprema Corte ha chiarito che il rivenditore non può limitarsi a una ricezione passiva della fattura, ma ha l’obbligo di verificare proattivamente che il fornitore estero abbia agito nel pieno rispetto delle condizioni previste per questo particolare trattamento IVA.
Per un rivenditore italiano di auto usate che effettua acquisti intracomunitari, la gestione dell’IVA richiede una particolare attenzione per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, specialmente riguardo al rischio di “frodi carosello”.
Per poter immatricolare un veicolo acquistato in regime del margine senza dover versare l’intera IVA al momento dell’iscrizione al PRA, il rivenditore italiano deve presentare un’apposita istanza di esonero all’Agenzia delle Entrate. Questa procedura consente la validazione del telaio nel sistema informatico della Motorizzazione Civile, rendendo possibile l’immatricolazione del veicolo nel rispetto del regime fiscale agevolato.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 14/E del 2008 e dal Provvedimento del 17 luglio 2020, i principali documenti da allegare all’istanza sono:
- Fattura d’acquisto originale: deve indicare chiaramente l’applicazione del regime del margine
- Libretto di circolazione estero: necessario per verificare l’anzianità del veicolo e la storia dei precedenti proprietari;
- Documentazione finanziaria: copia del bonifico bancario che dimostri la tracciabilità del pagamento al fornitore UE;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: con la quale il rivenditore attesta, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti per l’applicazione del regime del margine.
Nel caso in cui non ci siano i presupposti per l’applicazione del regime del margine, L’operazione rientra nell’ambito degli acquisti intracomunitari ex Art. 38 D.L. 331/1993. In tale situazione, il rivenditore italiano deve assolvere l’imposta integrando la fattura con l’Iva al 22%, secondo il meccanismo del reverse charge.
Conclusioni
La gestione degli acquisti intracomunitari richiede un controllo costante della catena di fornitura. L’Agenzia delle Entrate confronta i dati delle immatricolazioni con le comunicazioni Intrastat e le risultanze del sistema VIES. Eventuali discrepanze documentali possono comportare il rifiuto dello sblocco del telaio e l’avvio di accertamenti per evasione d’imposta.
Una corretta preparazione dei documenti e una verifica puntuale dei requisiti legali sono quindi essenziali per garantire una gestione sicura e conforme degli acquisti UE nel settore dei veicoli usati.
