Con l’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII), il legislatore ha realizzato una riforma organica della disciplina concorsuale, segnando il definitivo superamento della legge fallimentare di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267. In tale contesto, particolare rilievo continuano ad assumere le soglie di fallibilità – oggi riferite alla liquidazione giudiziale – disciplinate dall’art. 2, comma 1, lett. d), e dall’art. 121 CCII.
Il Codice conferma l’impostazione già delineata dall’art. 1 della legge fallimentare, mantenendo un criterio selettivo fondato su parametri dimensionali. In particolare, non è qualificabile come “imprenditore minore” – e dunque è potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII – l’imprenditore che dimostri il superamento congiunto delle seguenti soglie:
- attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro (dato complessivo).
La formulazione normativa, pur nella sua apparente continuità, si inserisce in un quadro profondamente innovato. Il CCII, infatti, introduce una logica anticipatoria della crisi, fondata sull’emersione tempestiva degli squilibri economico-finanziari (art. 3 CCII) e sull’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in linea anche con quanto previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c. In tale prospettiva, le soglie dimensionali non operano più soltanto come criterio di accesso alla procedura liquidatoria, ma si coordinano con un sistema articolato di strumenti di regolazione della crisi.
Per gli imprenditori sotto soglia, infatti, il Codice prevede specifiche procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate agli artt. 65 e ss. CCII, che rappresentano l’evoluzione della legge n. 3/2012 (cosiddetta “legge salva suicidi”). Tali strumenti – tra cui il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore – consentono anche ai soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale di accedere a percorsi di risanamento o di esdebitazione, in attuazione del principio di universalità delle tutele.
Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda l’onere della prova. In linea con il previgente orientamento, spetta all’imprenditore dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali al fine di sottrarsi all’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Tale profilo assume oggi maggiore centralità anche alla luce degli obblighi informativi e organizzativi imposti dal Codice, che rendono essenziale una corretta e trasparente tenuta della contabilità aziendale.
In considerazione del fatto che lo stato di liquidazione ordinaria non incide sul periodo di riferimento da considerare per la verifica delle soglie dimensionali della liquidazione giudiziale, nella valutazione rientrano anche gli esercizi del periodo liquidatorio: questo potrebbe portare a situazioni “paradossali”, con aziende che accumulano sempre maggiori debiti, ma vedendo azzerarsi i propri ricavi e ridursi notevolmente il proprio attivo, potrebbero non avere più i presupposti necessari.
Inoltre, non mancano profili critici. Parte della dottrina ha evidenziato come la mancata revisione delle soglie – rimaste invariate rispetto alla riforma del 2006 – possa incidere sulla loro adeguatezza rispetto al mutato contesto economico, anche alla luce dei fenomeni inflattivi e della crescente complessità delle strutture imprenditoriali. In questa prospettiva, si è paventata l’opportunità di un aggiornamento periodico dei parametri, eventualmente ancorato a indici macroeconomici.
In conclusione, le soglie di fallibilità nel CCII, pur configurandosi come elemento di continuità rispetto al passato, assumono una funzione diversa e più articolata all’interno di un sistema orientato alla prevenzione e alla gestione anticipata della crisi. Il loro ruolo non è più confinato alla delimitazione dell’area della liquidazione giudiziale, ma contribuisce a definire l’accesso differenziato ai vari strumenti di regolazione della crisi, fungendo come criteri per un instradamento nel sistema della crisi di impresa, in un’ottica di maggiore efficienza e inclusività.
Dott.ssa Michela Ferrante
