La valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante è tradizionalmente improntata al criterio del minore tra costo e valore di mercato, quale espressione del principio di prudenza. In questo contesto si inserisce il Documento Interpretativo n. 12 dell’OIC, che ha chiarito l’applicazione della deroga introdotta dal legislatore, consentendo – in presenza di perdite non durevoli – di non procedere alla svalutazione.
L’intervento della Legge di bilancio 2025, nel prorogare tale disciplina, si pone in continuità con le precedenti misure emergenziali, confermando l’obiettivo di attenuare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari sulla rappresentazione contabile. Tuttavia, la reiterazione della deroga induce a riflettere sulla sua progressiva trasformazione da strumento straordinario a meccanismo di fatto ricorrente.
Sotto il profilo tecnico, la deroga incide su un automatismo consolidato, sostituendo al confronto tra costo e valore di mercato una valutazione fondata sulla temporaneità della perdita. Ne deriva un approccio che valorizza il giudizio professionale degli amministratori, chiamati a distinguere tra oscillazioni fisiologiche e perdite durevoli, con un temporaneo avvicinamento alla logica delle immobilizzazioni finanziarie.
Tale evoluzione comporta un ampliamento dei margini di discrezionalità. La nozione di “perdita non durevole”, non definita puntualmente, richiede infatti valutazioni supportate da elementi oggettivi e documentati, anche alla luce delle aspettative degli organi di controllo e dei revisori.
Un aspetto centrale riguarda l’obbligo di destinare una quota di utili a una riserva indisponibile di ammontare pari alla mancata svalutazione. Tale vincolo bilancia gli effetti della deroga, evitando la distribuzione di utili meramente contabili e rafforzando la tutela del capitale fino al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la scelta.
In questo contesto, l’informativa in nota integrativa assume un ruolo essenziale. La trasparenza dei criteri adottati, l’indicazione degli effetti della mancata svalutazione e della correlata riserva vincolata costituiscono elementi imprescindibili per garantire la comprensibilità e l’attendibilità del bilancio.
La proroga operata dalla Legge di bilancio 2025 accentua, peraltro, la tensione con il quadro civilistico, fondato sul criterio del minore tra costo e valore di mercato. Se la deroga trova giustificazione in contesti di elevata volatilità, la sua reiterazione solleva interrogativi sulla coerenza del sistema valutativo e sul confine tra interventi eccezionali e regole generali.
In definitiva, il Documento Interpretativo n. 12, alla luce dell’evoluzione normativa, resta uno strumento utile per evitare effetti distorsivi derivanti da fluttuazioni temporanee. Tuttavia, il suo utilizzo richiede un approccio rigoroso, fondato su adeguato supporto informativo, su un esercizio consapevole del giudizio professionale e sul rispetto dei vincoli patrimoniali connessi alla riserva indisponibile.
Sul piano operativo, la scelta di avvalersi della deroga non è neutrale: incide sulla distribuibilità degli utili e può riflettersi anche sugli equilibri finanziari e sui covenant. Ne deriva l’esigenza di una valutazione non solo contabile, ma anche gestionale, che tenga conto degli effetti complessivi della scelta.
Dott.ssa Elisa Ferrara
