Gli Enti del terzo settore (Ets) iscritti al RUNTS possono accedere dal 2026 ad alcuni regimi forfettari agevolati come specificato nella Circ. AE 19 febbraio 2026 n. 1:
- – regime forfetario applicabile per tutti gli Ets non commerciali (art. 80), a prescindere dal volume dei ricavi realizzati. Il regime opera ai soli fini dei redditi ed i coefficienti sono differenziati per scaglioni di ricavo e tipologia di attività:
- prestazioni di servizi: i coefficienti variano dal 7% (fino a 130.000 euro) al 10% (fino a 300.000 euro), raggiungendo il 17% per i ricavi eccedenti tale soglia;
- altre attività: le percentuali sono ridotte al 5% per il primo scaglione, 7% per il secondo e 14% oltre i 300.000 euro.
L’accesso al regime avviene tramite opzione da esercitare nella dichiarazione annuale dei redditi. Tale scelta ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta ed è vincolante per un triennio, restando valida fino a eventuale revoca. Per gli enti di nuova costituzione che intraprendono un’attività commerciale, l’opzione va comunicata nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
- – regime forfettario riservato alle OdV/APS con ricavi nell’esercizio precedente non superiori a 85.000 euro (art. 86); il regime opera sia ai fini dei redditi che dell’IVA. Per gli enti che optano per questo sistema, il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all’1% per le OdV e al 3% per le APS.
Le APS e le ODV che esercitano l’opzione per il regime forfetario, “con riferimento all’attività complessivamente svolta”, non applicano l’IVA in rivalsa e, per effetto di tale scelta, non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Le medesime organizzazioni sono altresì dispensate dagli ulteriori obblighi IVA correlati, restando tenute esclusivamente alla numerazione e alla conservazione delle fatture di acquisto.
Restano esclusi dal nel del plafond di euro 85.000 i corrispettivi relativi a operazioni di interesse generale il cui ammontare non eccede il 6% dei relativi costi.
