LA CLAUSOLA DI PRELAZIONE E DI GRADIMENTO NELLO STATUTO DI SOCIETA’ DI CAPITALI

LA CLAUSOLA DI PRELAZIONE E DI GRADIMENTO NELLO STATUTO DI SOCIETA’ DI CAPITALI

La clausola di prelazione prevede che il socio che ha intenzione di cedere, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione sociale, è previamente obbligato a offrire la medesima partecipazione agli altri soci, preferendoli ai terzi.

Hanno una duplice funzione: servono a limitare l’ingresso di estranei (funzione negativa) e a consolidare la partecipazione dei soci attuali (funzione positiva).

Le clausole di prelazione inserite negli statuti di S.r.l. o S.p.A. servono a controllare l’ingresso di nuovi soci. Se un socio vuole vendere le sue quote, deve offrirle prioritariamente agli altri soci già presenti.

IL CODICE CIVILE: ART. 2355 – BIS

Nelle società di capitali (come le S.p.A.), lo statuto può prevedere clausole che limitano il trasferimento delle azioni, dando la precedenza agli altri soci.

L’articolo 2355-bis del Codice Civile è la norma che permette alle S.p.A. (Società per Azioni) di inserire limiti alla circolazione delle azioni direttamente nello statuto.

L’art. 2355-bis stabilisce che lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni o addirittura vietarlo. La clausola di prelazione è la più comune di queste condizioni: obbliga il socio che vuole vendere a offrire le proprie azioni agli altri soci alle stesse condizioni pattuite con il terzo.

Quali tipi di clausole di prelazione esistono?

Esistono due tipi di clausole di prelazione:

  • la prelazione propria = il/i titolare/i del diritto di prelazione devono offrire al socio cedente parità di condizioni, cioè le stesse condizioni da lui concordate con il terzo estraneo;
  • la prelazione impropria = le condizioni della cessione vengono fissate sulla base di determinati criteri o, in caso di disaccordo fra le parti, da un terzo arbitratore.

L’operatività della clausola di prelazione può essere prevista non solo per i trasferimenti onerosi delle partecipazioni sociali, ma anche per i trasferimenti a titolo gratuito.

La prelazione ha efficacia “reale “, significa che è opponibile a tutti. Se un socio vende a un terzo ignorando la prelazione, il trasferimento non acquista efficacia nei confronti degli altri soci e della società e, pertanto, formalmente il cedente resta socio e il cessionario rimane terzo estraneo.

Clausole di Gradimento

L’art. 2355-bis disciplina anche le clausole che subordinano la vendita al “placet” (gradimento) da parte dei soci, degli organi sociali o di terzi.

Se la clausola è di mero gradimento (cioè l’organo può dire “no” senza giustificazione), affinché sia valida la legge impone che, in caso di rifiuto, la società o gli altri soci siano obbligati a riacquistare le azioni o che al socio sia concesso il diritto di recesso. Questo per evitare che il socio resti “prigioniero” del proprio investimento.

Se la clausola è di non mero gradimento, il gradimento è legato al possesso di specifici requisiti soggettivi od oggettivi da parte dell’acquirente, predeterminati nello statuto.

Secondo l’art. 2355-bis c.c., se lo statuto prevede il mero gradimento e questo viene negato, il prezzo di acquisto (da parte della società o degli altri soci) deve essere determinato applicando i criteri previsti per il recesso (art. 2437-ter c.c.).

Divieto di trasferimento (Lock-up)

L’articolo del codice civile prevede anche la possibilità di vietare del tutto il trasferimento delle azioni, ma con un limite temporale preciso:

Il divieto assoluto non può durare più di 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui viene introdotta la clausola.

Trova ragione nei casi in cui l’attività sociale è strettamente legata ai requisiti professionali dei singoli soci.

Dott.ssa Ilaria Redaelli