Con l’ordinanza n. 1455 del 22 gennaio 2026, la Corte di cassazione ha affermato che il socio di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese da non oltre cinque anni, non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento intestato alla società cancellata. Il principio si applica anche nel caso in cui l’atto impositivo, recante la pretesa nei confronti della sola società, sia stato notificato al socio. Ciò in applicazione dell’articolo 28, comma 4, del Dlgs n. 175/2014, secondo cui “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
La Corte ha precisato che “in virtù dell’esposta finzione legale di mantenimento in vita della società, l’avviso di accertamento avrebbe potuto essere impugnato esclusivamente dal liquidatore in quanto ultimo legale rappresentante della società, e non certo dalla socia, priva di legittimazione attiva”. A questo proposito, è del tutto irrilevante il fatto che l’ufficio avesse notificato l’avviso di accertamento (intestato alla società cessata) al socio: secondo i giudici, difatti, “la persona alla quale è stato notificato un atto impositivo che non reca alcuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità o il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto (Cass. 12864 del 2025)”.
L’attuale disciplina trova applicazione solo per le richieste di cancellazione effettuate dal 13 dicembre 2014 in avanti (Cassazione n. 6743/2015)). Per ulteriori approfondimenti sul tema, infine, segnaliamo le circolari nn. 31/E del 2014 e 6/E del 2015.
