LE ASSOCIAZIONI IN ITALIA
UNA GUIDA PRATICA
Definizione
In Italia, il concetto di Associazione è fondamentale per il tessuto sociale, civile
e politico. Possiamo definirla come un’organizzazione di più persone che
decidono di associarsi stabilmente per perseguire uno scopo comune, di natura
ideale, culturale, sportiva o sociale, e senza fini di lucro.
- La Base Giuridica: Il Contratto
L’associazione nasce da un contratto associativo. A differenza di un contratto di
scambio (dove io do una cosa a te e tu una a me), qui le prestazioni di tutti i
soci sono dirette al conseguimento di un obiettivo condiviso.
I pilastri fondamentali sono:
Pluralità di persone: Almeno due (anche se per certi tipi di associazioni la legge
ne richiede di più).
Scopo comune: L’obiettivo deve essere lecito e non speculativo.
Assenza di lucro soggettivo: L’associazione può fare profitti (lucro oggettivo),
ma non può distribuirli tra i soci. Ogni euro guadagnato deve essere reinvestito
nelle attività dell’associazione. - Le Due Grandi Famiglie
Associazioni Riconosciute. Hanno ottenuto il riconoscimento dallo Stato
(iscrizione nel registro delle persone giuridiche).
Autonomia perfetta: dei debiti risponde solo l’associazione col suo patrimonio.
Associazioni Non Riconosciute. Non hanno chiesto o ottenuto il
riconoscimento (es. partiti, sindacati, piccoli circoli). Autonomia imperfetta:
dei debiti risponde il fondo comune, ma anche chi ha agito in nome e per conto
dell’ente. - Il Terzo Settore (Codice del Terzo Settore)
Dal 2017, con la riforma del Terzo Settore, la distinzione si è evoluta. Molte
associazioni oggi scelgono di diventare ETS (Enti del Terzo Settore) iscrivendosi
al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Questo permette di accedere a:
Agevolazioni fiscali.
Cinque per mille.
Convenzioni con la Pubblica Amministrazione. - Elementi Costitutivi (I documenti)
Per dare vita a un’associazione servono formalmente due documenti:
L’Atto Costitutivo: La “fotografia” del momento della nascita (chi sono i soci
fondatori, dove ha sede, qual è lo scopo).
Lo Statuto: Il “regolamento” che stabilisce come funziona l’associazione (come
si entra, come si vota, come si scioglie).
Curiosità: In Italia la libertà di associazione è garantita dall’Articolo 18 della
Costituzione, che stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
La normativa
Il quadro normativo per le associazioni in Italia è un “mosaico” di leggi che si è
stratificato nel tempo. La vera svolta è avvenuta tra il 2017 e il 2021 con la
Riforma del Terzo Settore, che ha riorganizzato un settore prima molto
frammentato.
Ecco le fonti principali che regolano il mondo associativo: - La Costituzione Italiana
È la base di tutto. L’Articolo 18 stabilisce il diritto dei cittadini di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale. Restano vietate solo le associazioni segrete e quelle che
perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. - Il Codice Civile (Libro I)
Il Codice civile (artt. 14 e seguenti) disciplina gli aspetti strutturali
“tradizionali”:
Associazioni Riconosciute: Regole su atto pubblico, statuto e autonomia
patrimoniale perfetta.
Associazioni Non Riconosciute: Regole più snelle sulla gestione interna e sulla
responsabilità di chi agisce in nome dell’ente. - Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Questa è oggi la norma di riferimento per la stragrande maggioranza delle
associazioni (culturali, di volontariato, di promozione sociale).
Il D.Lgs. 117/2017 ha introdotto:
Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Nuovi obblighi di trasparenza (bilanci sociali per le associazioni più grandi).
Regole precise sulle attività diverse (quelle commerciali secondarie). - Normative Speciali (Settoriali)
A seconda di ciò che l’associazione fa, deve seguire leggi specifiche:
ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche): Devono seguire le norme del CONI
e il recente D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
Associazioni di Volontariato (ODV): Hanno regole specifiche sulla prevalenza
dell’attività dei volontari rispetto ai dipendenti.
Associazioni di Promozione Sociale (APS): Regolate per favorire la
partecipazione dei soci alla vita sociale della comunità. - La Disciplina Fiscale
Oltre alle leggi civili, un’associazione deve guardare al TUIR (Testo Unico
delle Imposte sui Redditi). In particolare, l’Articolo 148 definisce quali
attività sono considerate “non commerciali” (e quindi non tassate) e quali
invece richiedono l’apertura di una Partita IVA.
Se un’associazione decide di non iscriversi al RUNTS, resta disciplinata quasi
esclusivamente dal Codice Civile, ma perde quasi tutti i vantaggi fiscali previsti
dalla nuova riforma.
Come cosituire un’Assciazione no-profit?
Costituire un’associazione no profit (o un Ente del Terzo Settore – ETS) in Italia
è un percorso entusiasmante ma che richiede precisione chirurgica nei
documenti, specialmente dopo la Riforma del Terzo Settore.
Ecco i 5 passaggi chiave per passare dall’idea alla realtà giuridica: - Definire il Gruppo e lo Scopo
Per prima cosa, serve una squadra. Se vuoi iscriverti al RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore) come APS (Associazione di Promozione Sociale) o
ODV (Organizzazione di Volontariato), servono almeno 7 persone fisiche o 3
associazioni.
Cosa volete fare? Lo scopo deve essere di “interesse generale” (es. cultura,
ambiente, sport, assistenza).
Senza scopo di lucro: Ricordate che i soci non possono dividersi gli avanzi di
gestione. - Redigere Atto Costitutivo e Statuto
Questi sono i “documenti d’identità” dell’ente.
Atto Costitutivo: Indica chi siete, dove vi riunite e chi sono i primi
amministratori.
Statuto: È il libretto delle istruzioni. Deve contenere clausole obbligatorie per
legge (es. democraticità del voto, devoluzione del patrimonio in caso di
scioglimento, criteri di ammissione dei soci).
Consiglio da peer: Non usate bozze generiche trovate online degli anni ’90.
Assicuratevi che siano conformi al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore),
altrimenti il Registro ve le rigetterà. - Registrazione all’Agenzia delle Entrate
Una volta firmati i documenti dai soci fondatori, dovete recarvi all’Agenzia delle
Entrate (entro 20-30 giorni dalla firma) per:
Richiedere il Codice Fiscale dell’associazione (è gratuito).
Registrare l’Atto e lo Statuto: Si paga l’imposta di registro (attualmente 200€)
e i bolli (a meno che non siate una ODV o APS già orientata al Terzo Settore,
che godono di esenzioni). - L’Iscrizione al RUNTS (Fondamentale)
Oggi, se non sei nel RUNTS, sei “invisibile” per lo Stato ai fini delle
agevolazioni.
L’iscrizione avviene online tramite il portale del Ministero del Lavoro.
Serve la Firma Digitale del Presidente e una PEC dell’associazione.
Una volta iscritti, potrete ufficialmente chiamarvi “Associazione di Promozione
Sociale – ETS” o simili. - Adempimenti Operativi
Dopo la “nascita” burocratica, iniziano le attività:
Aprire un conto corrente intestato all’ente.
Istituire i Libri Sociali (Libro Soci, Libro Verbali Assemblee, Libro Verbali
Consiglio Direttivo).
Dotarsi di un’assicurazione (obbligatoria se usate volontari).
Costi indicativi per iniziare
Imposta di Registro200 € (salvo esenzioni ETS)
Marche da bollo16 € ogni 100 righe (salvo esenzioni)
Firma Digitale e PEC 50 € – 80 € totali
Notaio (Obbligatorio solo se volete la personalità giuridica) (circa 1.000€ –
1.500€).
n conclusione, costituire e gestire un’associazione in Italia oggi non è
più solo un atto di buona volontà, ma un impegno civile che richiede
una chiara visione giuridica e organizzativa.
Alessandra Mineo
