Le modifiche introdotte dal decreto IRPEF-IRES in materia di avviamento incidono in modo significativo sulla disciplina delle operazioni straordinarie.
Due sono i punti centrali: trasferibilità dell’avviamento e nuovo regime di riallineamento.
1. Avviamento: finalmente chiarita la trasferibilità
L’art. 176 del TUIR è stato modificato con l’inserimento espresso dell’avviamento tra gli elementi dell’attivo e del passivo in cui il conferitario subentra al conferente.
Si supera così un contenzioso di lunga data:
- l’Agenzia delle Entrate riteneva che l’avviamento non fosse trasferibile e che il relativo valore fiscale restasse in capo al conferente;
- dottrina e giurisprudenza prevalenti lo consideravano invece componente inscindibile dall’azienda.
Oggi la norma chiarisce che:
- il conferitario subentra anche nel valore fiscale dell’avviamento;
- le quote residue di ammortamento diventano deducibili in capo al conferitario;
- si realizza una piena continuità fiscale.
La disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 31 dicembre 2024. Per quelle precedenti resta un’area di incertezza, non essendo prevista una retroattività espressa.
2. Riallineamento: regime unico ma meno conveniente
Il legislatore ha riscritto il comma 2-ter dell’art. 176 TUIR, introducendo un regime unico di riallineamento tra valori contabili e fiscali e abrogando i precedenti regimi speciali (come quello del DL 185/2008).
Le principali novità:
- imposta sostitutiva pari al 18% (imposte sui redditi) + 3% (IRAP);
- versamento in un’unica soluzione;
- opzione esercitabile solo nella dichiarazione relativa all’anno dell’operazione.
Se il conferitario iscrive un avviamento superiore al valore fiscale ereditato, può riallinearlo pagando la sostitutiva. I maggiori valori diventano deducibili dall’esercizio di opzione.
Tuttavia, con un’aliquota complessiva vicina al 21%, il vantaggio finanziario rispetto alla tassazione ordinaria si riduce sensibilmente.
Inoltre, viene meno la possibilità di ammortamento accelerato in 5 anni prevista dai vecchi regimi speciali: si torna al regime ordinario (18 anni).
Il nuovo riallineamento si applica retroattivamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.
3. Conclusioni
Chiarezza definitiva sulla trasferibilità dell’avviamento e sulla continuità della deduzione.
Riallineamento più oneroso e meno incentivante rispetto al passato. Una riforma che semplifica il quadro interpretativo, ma che riduce gli spazi di pianificazione fiscale nelle operazioni di conferimento.
Dott.ssa Elisa Ferrara
