CODICE DEL TERZO SETTORE – I primi chiarimenti dell’Agenzia

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 2026, qui allegata, approfondisce le regole fiscali previste per gli enti del Terzo settore, soffermandosi in particolare su diversi aspetti. Tra questi:

  • i regimi forfettari per gli ETS; La circolare dedica ampio spazio al regime forfetario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore, riservato esclusivamente alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (OdV). A differenza del regime di cui all’articolo 80, applicabile a tutti gli ETS non commerciali, questo regime speciale è accessibile solo alle APS e OdV iscritte nella specifica sezione del RUNTS, anche qualora abbiano natura commerciale. Il requisito fondamentale è che, nel periodo d’imposta precedente, l’ente abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia fissata dal d.lgs. 186/2025), rapportati ad anno.
  • l’eliminazione delle Onlus. Gli enti iscritti allo scorso 31 dicembre che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2026.
  • i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale. Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando sono svolte gratuitamente oppure i corrispettivi non superano i costi effettivi. La circolare chiarisce il meccanismo della cosiddetta “clausola di tolleranza”. L’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi, ma non oltre il 6% e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.
  • la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo settore (ETS) e le modalità di iscrizione al RUNTS. La circolare ribadisce un principio fondamentale: l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo, ed è condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice.