L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 40/2026, fornisce indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. La risposta chiarisce che i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione. Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, la società non ha inviato alcuna comunicazione preventiva. Inoltre, la comunicazione di completamento è stata compilata in modo non corretto. Ciò malgrado, la società ha compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025. Relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro in applicazione dell’articolo 13, comma 4‑ter, del Dls n. 471/1997.
Diversamente, per quanto concerne la prima quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione. L’utilizzo del credito da parte della società ha costituito, pertanto, un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante con sanzione pari al 25% del credito utilizzato. Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 (codice tributo 6936 nella sezione Erario), versare gli interessi al tasso legale annuo e corrispondere le sanzioni da ravvedimento.
Si ricorda che con l’articolo 6 del Dl n. 39/2024 è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e transizione 5.0, imponendo:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 una comunicazione di completamento degli investimenti;
- per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.
