Il ministero del lavoro, con la nota n. 18587/2025 chiarisce che l’obbligo d’iscrizione alla Cassa edile per un’impresa non edile nasce in riferimento al singolo cantiere e non all’intera attività aziendale. Viene individuato il cantiere come punto di riferimento per la verifica di prevalenza dell’attività svolta dall’impresa: se, nel singolo cantiere, è prevalente l’attività edile, c’è obbligo d’iscrizione alla Cassa edile anche se l’impresa non è edile. In caso contrario, se l’impresa non edile svolge nel cantiere lavori edili di piccola entità, non sorge l’obbligo d’iscrizione.
Con l’interpello n. 4 del 17 ottobre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito che per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile (quali quelle impiantistiche, ndr) è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile.
Sul punto si era espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia (cfr. ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9803).
