La domanda di adesione alla rottamazione quinquies può essere modificata fino al termine fissato per la sua presentazione, come dispone l’articolo 1 comma 88 della Legge 199/2025 che riporta quanto segue:
“Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”
Il Legislatore ha quindi espressamente previsto la possibilità di modificare la domanda già presentata, ma nulla ha disposto riguardo il suo annullamento. A tal proposito dovrebbero essere ancora valide le indicazioni fornite dall’Ente riscossore nel corso di un incontro con il CNDCEC di Roma tenutosi nel gennaio del 2017 con riferimento alla prima edizione della rottamazione delle cartelle:
“Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata”.
Indicazioni che rapportate alla data del 30 aprile 2026, termine entro il quale può essere presentata istanza della rottamazione quinquies, comportano che la revoca deve essere presentata entro tale data.
