Legge di Bilancio 2026 – riapertura termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta.

Legge di Bilancio 2026 – riapertura termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta.

I commi 44 e 45 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 introducono una nuova finestra temporale per l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta, consentendo ai soggetti interessati di assoggettare tali poste all’imposta sostitutiva agevolata e di rimuovere il vincolo fiscale che ne condiziona l’utilizzo.

La disposizione si colloca in linea di continuità con precedenti interventi legislativi in materia, in particolare con la disciplina recata dal D.Lgs. 192/2024, rispetto alla quale la Legge di Bilancio 2026 opera un aggiornamento dei periodi di riferimento, senza modificarne l’impianto sostanziale.

Ambito oggettivo dell’agevolazione

L’affrancamento riguarda i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta che:

  • risultano esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

La previsione esclude, quindi, dall’ambito applicativo le riserve che, pur presenti nel bilancio 2024, siano state nel frattempo utilizzate, distribuite o comunque assorbite nel corso dell’esercizio 2025. La base di riferimento per l’affrancamento è, in definitiva, rappresentata dalle poste che risultano ancora iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

L’affrancamento avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, determinata nella misura del 10 per cento.

La base imponibile è costituita dall’ammontare delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta che il contribuente decide di affrancare. La norma ammette espressamente l’affrancamento parziale, consentendo di limitare l’opzione a singole riserve o a una quota delle stesse, purché chiaramente individuabili sotto il profilo contabile.

Liquidazione e versamento dell’imposta

L’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta previsto dall’art. 1, commi 44 e 45, della Legge di Bilancio 2026, si perfeziona esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, vale a dire nel Modello Redditi 2026.

In particolare, l’opzione va esercitata mediante la compilazione del quadro RQ, nella sezione dedicata alle imposte sostitutive per l’affrancamento straordinario delle riserve.

In tale sezione devono essere indicati:

  • l’ammontare delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta affrancati (anche parzialmente);
  • l’imposta sostitutiva complessivamente dovuta, pari al 10% dell’importo affrancato;
  • l’importo della prima rata, pari a un quarto dell’imposta sostitutiva.

La presentazione della dichiarazione contenente tali dati determina il perfezionamento dell’opzione.

Il versamento dell’imposta è rateizzato in quattro rate annuali di pari importo:

  • la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2025;
  • le tre rate successive scadono nei termini ordinari per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi.

La rateazione costituisce una modalità vincolante prevista dalla norma e non una facoltà del contribuente; il corretto e tempestivo pagamento delle rate assume rilievo essenziale ai fini del mantenimento dell’agevolazione.

Dott.ssa Mariana Visan