La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha modificato l’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) sostituendo il comma 3-bis, cioè la disposizione che individua i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ed introducendo alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.
Sono quindi esclusi dall’obbligo RENTRI in base alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2026:
- Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d’affari annuo ≤ 8.000 euro o che adottano sistemi di tracciabilità alternativi.
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8),
- per i soli rifiuti non pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI),
- Soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (indicati come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). Si tratta di saloni di parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure/pedicure e tatuaggi/piercing,
- Consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1,
- Medici, dentisti, veterinari: Piccoli studi professionali.
Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse dall’obbligo del RENTRI ma risultano già iscritti devono presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI. In assenza di cancellazione, l’operatore viene considerato iscritto su base volontaria.
