L’ottenimento della personalità giuridica da parte di una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
Con la riforma dell’ordinamento sportivo, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono acquisire la personalità giuridica attraverso una procedura semplificata, che prevede il necessario intervento del notaio quale garante della legalità dell’operazione.
In particolare, il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, all’art. 14, ha introdotto una disciplina innovativa per il riconoscimento della personalità giuridica in capo alle ASD, configurando un regime speciale e derogatorio rispetto alla procedura ordinaria prevista dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Tale disciplina si affianca, inoltre, a quella prevista dall’art. 22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 per gli enti del Terzo settore, ove applicabile.
La normativa in esame rappresenta una deroga espressa al sistema tradizionale di riconoscimento, in quanto semplifica l’iter amministrativo e attribuisce un ruolo centrale sia all’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), quale presupposto per l’acquisto della personalità giuridica, sia al controllo di legalità sostanziale svolto dal notaio in sede di atto costitutivo o di delibera di riconoscimento.
La ratio dell’intervento legislativo è chiaramente individuabile nell’esigenza di ridurre gli oneri burocratici gravanti sugli enti sportivi dilettantistici, adeguando il quadro normativo al processo di modernizzazione dell’ordinamento sportivo e, al contempo, rafforzando l’affidabilità giuridica delle ASD nei rapporti con i terzi, mediante la previsione di adeguate garanzie patrimoniali.
Tra i requisiti essenziali per l’acquisizione della personalità giuridica assume particolare rilievo la sussistenza di un patrimonio minimo. In tal senso, l’art. 14 del d.lgs. n. 39/2021 stabilisce che l’ASD debba disporre di un patrimonio non inferiore a euro 10.000, destinato a garantire le obbligazioni dell’ente e idoneo a dimostrarne la solidità patrimoniale. Tale patrimonio può essere costituito da denaro o da altri beni suscettibili di valutazione economica.
Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica sia presentata da un’associazione già costituita, ai fini della verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla normativa vigente non è sufficiente la mera certificazione bancaria attestante il deposito della somma sul conto corrente dell’ente. È infatti necessario accertare che l’associazione sportiva dilettantistica non presenti passività tali da azzerare o ridurre in misura significativa le disponibilità liquide risultanti dai conti intestati alla stessa.
Ne consegue che il notaio è tenuto a verificare l’effettiva consistenza del patrimonio minimo, mediante l’esame di idonea documentazione contabile.
In conformità a quanto affermato dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano del 6 dicembre 2023, n. 17, il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio dell’associazione devono essere corredati dalla relazione dell’organo di controllo o del revisore, ove nominati, che ne attesti la regolare redazione e la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Qualora il patrimonio sia costituito, in tutto o in parte, da beni diversi dal denaro, il relativo valore deve essere attestato mediante una relazione giurata di stima, redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nei rispettivi registri, da allegare all’atto costitutivo ovvero alla deliberazione assembleare di richiesta del riconoscimento della personalità giuridica.
Dott.ssa Mariana Visan
