BONUS EDILIZI – Quando è obbligatoria la comunicazione preventiva alla ASL

La comunicazione alla ASL è una condizione indispensabile per ottenere la detrazione fiscale a fronte dell’apertura di un cantiere e la sua mancanza comporta automaticamente la decadenza dal diritto all’agevolazione. A stabilirlo la lettera b) comma 1, articolo 1 del Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. La normativa prevede inoltre che una copia della Comunicazione ASL debba essere affissa in maniera ben visibile nel cartello di cantiere, nonché conservata e messa a disposizione in caso di controlli da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Questa è obbligatoria in caso di:

  • a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente;
  • b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti in corso d’opera;
  • c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

La definizione esatta di uomini-giorno è quella di “entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera”.
La normativa sulla sicurezza punta, quindi, a tutelare la salute dei lavoratori nell’ambito dei cantieri di rilevanti dimensioni e comunque sempre e solo nel caso di interventi affidati ad imprese con dipendenti e non a lavori affidati a singoli artigiani.