LO STRUMENTO DEL “TRATTAMENTO DI FINE MANDATO”

LO STRUMENTO DEL “TRATTAMENTO DI FINE MANDATO”

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è la “buonuscita” riconosciuta all’amministratore di una società al termine del suo incarico.  Non si tratta di un obbligo di legge, ma di uno strumento facoltativo estremamente potente sia per l’azienda (che ottiene importanti vantaggi fiscali) sia per l’amministratore (che riceve una forma di previdenza integrativa con tassazione agevolata).

Se usato correttamente, il TFM permette di ridurre sensibilmente il carico fiscale della società e di garantire all’amministratore una liquidazione netta superiore rispetto a un semplice compenso erogato anno per anno. Tuttavia, è uno degli istituti più controllati dall’Agenzia delle Entrate: un solo errore formale può far perdere tutti i benefici e trasformare un’opportunità in un costoso contenzioso.

Il TFM è una somma di denaro aggiuntiva rispetto al compenso ordinario, che viene erogata all’amministratore solo alla cessazione dell’incarico.  Funziona come una sorta di “TFR degli amministratori”, ma con regole molto più flessibili e vantaggiose dal punto di vista fiscale.

Le principali caratteristiche del TFM sono l’essere facoltativo (richiede una delibera dell’assemblea dei soci), il rappresentare un compenso differito che si matura durante il mandato ma viene incassato solo alla cessazione dell’incarico e il non prevedere alcun importo minimo o massimo stabilito dalla legge.

Il TFM è particolarmente vantaggioso quando la società presenta utili costanti o in crescita, quando l’amministratore percepisce compensi elevati, quando si desidera ridurre l’imponibile IRES anno per anno e si intende garantire all’amministratore una liquidazione importante senza sottoporla immediatamente alla tassazione ordinaria come reddito.

Per le società di capitali il TFM garantisce la deducibilità immediata degli accantonamenti annuali (con riduzione IRES del 24%), la diminuzione dell’utile distribuibile ai soci e quindi minori imposte immediate, oltre alla possibilità di accantonare le somme tramite polizza assicurativa impignorabile e insequestrabile.

Per l’amministratore il TFM garantisce una tassazione separata (spesso effettiva al 23% anziché con aliquote marginali fino al 43%) e la possibilità di ricevere una somma importante in un’unica soluzione o rateizzata in un momento di minore pressione fiscale.

Per garantire la piena deducibilità del TFM e l’accesso alla tassazione separata è indispensabile che ricorrano contemporaneamente: delibera assembleare con data certa anteriore alla nomina o all’inizio del mandato; verbale dettagliato con indicazione di importo; criteri di calcolo e modalità di erogazione; accantonamento annuale a fondo TFM o polizza assicurativa e importo ragionevole e congruo rispetto alla realtà economica della società; in mancanza anche di uno solo di questi requisiti si perdono tutti i vantaggi fiscali.

Il punto più delicato è dimostrare che la delibera è anteriore all’inizio del rapporto; per ottenere una data certa inattaccabile si adottano le seguenti soluzioni sicure: atto notarile di nomina che richiama espressamente la delibera precedente, invio immediato del verbale tramite PEC (anche a se stessi) subito dopo l’assemblea ma prima dell’accettazione della carica da parte dell’amministratore, oppure deposito del verbale presso il Registro Imprese contestualmente alla nomina.

Sebbene non esista una formula obbligatoria, i metodi più accettati e meno contestati dall’Agenzia delle Entrate sono il metodo fisso (ad es. 50.000 € per ogni anno di mandato), la percentuale del compenso annuo (ad es. 10-15% del compenso annuo lordo), il multiplo dell’ultimo compenso (ad es. una mensilità per ogni anno di mandato) oppure una combinazione tra parte fissa e parte variabile legata agli utili.

L’importante è che l’importo del TFM sia ragionevole, documentato e coerente con le dimensioni e la capacità economica dell’azienda, perché un’indennità di 1 milione di euro in una SRL con 100.000 € di fatturato verrà quasi certamente contestata dall’Agenzia delle Entrate per mancanza di congruità e inerenza.

Dott. Roberto Margini