I soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (SEE) che operano in Italia tramite un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) sono obbligati, ai fini della loro inclusione – o del mantenimento – nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a prestare una garanzia. Tale obbligo è stato introdotto dal comma 7-quater dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (c.d. decreto “Accertamento”).
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 (pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2024) ha definito, in attuazione dell’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. 633/1972, i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Essa può assumere una delle seguenti forme:
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria.
Il valore massimale minimo della garanzia è stabilito in € 50.000 e la durata minima prevista è di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 178713 del 14 aprile 2025 ha definito le modalità operative e i termini per la prestazione della garanzia.
In relazione ai soggetti già inclusi nella banca dati VIES alla data di emanazione del provvedimento, il termine per l’adempimento dell’obbligo di prestazione della garanzia è stato determinato in sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento stesso, vale a dire entro il 13 giugno 2025.
In caso di mancata prestazione della garanzia entro i termini previsti, l’Agenzia delle Entrate invia al rappresentante fiscale del soggetto non residente una comunicazione (via PEC o raccomandata A/R) con l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES.
A partire dalla data di ricezione della comunicazione decorre un ulteriore termine di 60 giorni entro il quale è ancora possibile prestare la garanzia e regolarizzare la posizione. Se anche dopo questi ulteriori 60 giorni la garanzia non è prestata, il soggetto viene escluso d’ufficio dalla banca dati VIES.
Fonti normative:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 3 – designazione del rappresentante fiscale per soggetti non residenti;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 7-quater – obbligo di prestazione della garanzia per soggetti extra-UE (introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13);
- Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 (pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2024) – criteri e le modalità di rilascio della garanzia;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 178713 del 14 aprile 2025 – modalità operative, termini di presentazione e gestione delle comunicazioni.
Dott.ssa Mariana Visan
