CREDITI FISCALI TRACCIABILI E NON TRACCIABILI NEI BONUS EDILIZI.
VERSO UNA NUOVA FASE DI MATURITA’ DEL SISTEMA
La disciplina dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi è stata oggetto di profonde modifiche negli ultimi anni, con l’obiettivo di contrastare frodi e garantire maggiore trasparenza nella circolazione dei crediti. In questo contesto si è consolidata, nella prassi professionale, la distinzione tra crediti “tracciabili” e crediti “non tracciabili”, sebbene tali definizioni non compaiano formalmente nella normativa primaria.
I crediti “tracciabili”
Per crediti “tracciabili” si intendono quei crediti fiscali la cui genesi, titolarità e movimentazione risultano verificabili in ogni fase del loro ciclo di vita, dalla formazione iniziale fino alle eventuali cessioni. Questo principio di tracciabilità discende dal sistema di controlli introdotto dal D.L. 157/2021 (Decreto Antifrodi) e successivamente integrato negli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In pratica, un credito è tracciabile quando l’intero processo che porta alla sua nascita e alla sua circolazione è documentato secondo gli standard richiesti dalla normativa. Ciò implica la presenza del visto di conformità (art. 121, comma 1-ter), delle asseverazioni tecniche e di congruità previste dall’art. 119, comma 13-bis, l’utilizzo di pagamenti tracciabili e la corretta trasmissione della comunicazione di opzione tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, come stabilito dai Provvedimenti dell’8 agosto 2020 e del 3 febbraio 2022.
I crediti “non tracciabili”
Sono definiti “non tracciabili” quei crediti maturati prima del D.L. 157/2021, quando visto e asseverazioni non erano obbligatori; generati da interventi che non richiedevano, all’epoca, documentazione rafforzata; ceduti liberamente nel biennio 2020-2021; privi di una documentazione tecnica completa secondo gli standard attuali.
Le Circolari AdE 19/E e 33/E del 2022 hanno precisato che questi crediti, pur potenzialmente validi, richiedono un elevato livello di verifica da parte del cessionario.
Regime attuale della cedibilità
L’attuale quadro normativo, definito dall’art. 121 del D.L. 34/2020 e profondamente modificato dal D.L. 11/2023, ha superato la disciplina originaria delle tre cessioni “libere”.
Oggi la regola è chiara: i crediti edilizi maturati dopo il 17 febbraio 2023 possono essere ceduti una sola volta in modo libero dal contribuente, mentre tutte le cessioni successive sono consentite esclusivamente a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari vigilati, assicurazioni e società appartenenti a gruppi bancari).
Le tre cessioni “a chiunque”, richiamate ancora in alcuni documenti dell’Agenzia delle Entrate, restano applicabili soltanto ai crediti maturati nei periodi antecedenti alle restrizioni introdotte dal Decreto Antifrodi e dal D.L. 11/2023. La limitazione attuale rappresenta quindi una chiusura significativa del mercato rispetto al regime iniziale.
È previsto, altresì, l’obbligo, per i cessionari, di effettuare verifiche sostanziali sull’origine del credito, sulla congruità delle spese e sulla presenza degli adempimenti ex art. 121 comma 1-ter.
La Circolare 33/E – 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito, infatti, che l’accettazione del credito deve essere preceduta da una vera e propria due diligence documentale, soprattutto in caso di crediti non tracciabili, per ridurre il rischio di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria.
Verso un ecosistema digitale della tracciabilità
La crescente digitalizzazione del sistema – tramite piattaforme certificate, blockchain e notarizzazione dei passaggi di titolarità – sta progressivamente riducendo le zone d’ombra, favorendo la standardizzazione dei processi di scambio e la riduzione dei costi di compliance.
Una gestione prudente del credito rappresenta quindi non solo un adempimento normativo, ma una scelta strategica per garantire sicurezza, liquidità e sostenibilità nel medio periodo.
Dott.ssa Michela Ferrante
