FINANZIAMENTO SOCI
I finanziamenti erogati dai soci a favore della società rappresentano apporti di natura finanziaria finalizzati a sostenere il fabbisogno di liquidità, a riequilibrare la struttura patrimoniale o a garantire la continuità aziendale, senza procedere a un formale aumento del capitale sociale. Tali operazioni si configurano giuridicamente come rapporti di mutuo ai sensi degli artt. 1813 e ss. c.c., comportando l’obbligo di restituzione e, se pattuiti, la corresponsione di interessi.
Il ricorso ai finanziamenti soci consente di:
- reperire risorse finanziarie in tempi rapidi;
- sostenere costi operativi e investimenti;
- evitare ulteriori formalità societarie legate a un aumento di capitale;
- preservare l’attuale assetto partecipativo.
La normativa prevede che, in presenza di squilibrio patrimoniale o di una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento in capitale, i finanziamenti soci siano postergati rispetto agli altri creditori. Di conseguenza, in caso di crisi aziendale o di procedure concorsuali, il rimborso delle somme erogate potrà avvenire solo dopo la soddisfazione degli ulteriori creditori sociali. Tale disciplina mira a tutelare l’affidamento dei terzi e a prevenire fenomeni di sottocapitalizzazione nominale.
Il finanziamento soci può essere fruttifero o infruttifero.
Nel primo caso, gli interessi pattuiti:
- devono risultare da contratto scritto;
- sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% ai sensi dell’art. 26 del DPR 600/1973;
- devono rispettare i limiti previsti dalla normativa antiusura (L. 108/1996).
Nel secondo caso non si generano interessi imponibili per i soci. Una corretta formalizzazione è opportuna per evitare contestazioni relative alla causa del finanziamento e per attribuire data certa all’operazione.
I finanziamenti soci devono essere rilevati tra i debiti della società. In presenza di postergazione, essi confluiscono tra i debiti subordinati. La nota integrativa al bilancio deve fornire adeguata informativa sulla natura, sull’ammontare e sulle condizioni economiche applicate, secondo quanto previsto dall’OIC 19.
La scrittura privata non autenticata che disciplina il finanziamento soci non è soggetta a registrazione obbligatoria in termine fisso ai sensi del DPR 131/1986. Non sorge pertanto imposta di registro, salvo registrazione volontaria o utilizzo dell’atto presso uffici pubblici. Qualora si intenda procedere alla registrazione volontaria (ad esempio per attribuire data certa), occorre presentare modello 69 e versare l’imposta fissa prevista.
Per evitare contestazioni è opportuno:
- formalizzare un contratto scritto contenente la chiara indicazione della durata, del tasso e delle modalità di rimborso;
- eseguire i versamenti mediante strumenti tracciabili;
- monitorare la situazione patrimoniale al fine di verificare un’eventuale postergazione.
Il finanziamento soci costituisce uno strumento efficace per sostenere l’impresa, purché utilizzato con consapevolezza e nel rispetto di una corretta formalizzazione.
Dott.ssa Elisa Ferrara
