RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scatta il termine per il pagamento e la perizia

Il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre è festivo) scade il termine per effettuare la asseverazione della perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a fronte della rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2025, da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa. L’imposta è pari al 18% e non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di perizia di stima. Possono essere oggetto di rideterminazione anche le partecipazioni in una società semplice e le partecipazioni intestate ad una società fiduciaria. Inoltre, rientrano nella disciplina della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni anche le ipotesi di titolarità del diritto di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni.

La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (o della prima rata). Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in tre rate con scadenza il 30.11.2025, 30.11.2026 e 30.11.2027 ed interessi nella misura del 3%. La stessa imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con i crediti d’imposta o contributivi disponibili. Si ricorda, inoltre, che è possibile procedere anche ad una rideterminazione “parziale” del valore della partecipazione, così come previsto dalla circolare 16/E/2023. Inoltre, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata (circolare 5/E/2004). E’ possibile beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni anche laddove il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni possedute sia stato oggetto di precedente rivalutazione. In questo caso, come precisato dalla circolare 47/E/2011, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, entro il termine di 48 mesi calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.