Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 (Decreto Sicurezza), cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società. Il nuovo decreto restringe il campo dei soggetti obbligati. L’obbligo riguarda ora solo chi ricopre ruoli apicali nelle società, ovvero:
- l’amministratore unico, oppure
- l’amministratore delegato, o, in sua assenza,
- il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non è quindi più necessario che tutti i componenti del CdA comunichino il proprio domicilio digitale. Il decreto chiarisce inoltre che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società ed ogni soggetto obbligato dovrà quindi indicare un domicilio digitale personale e distinto da quello aziendale.
Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025. Per le nuove nomine la comunicazione dovrà invece avvenire al momento del conferimento o del rinnovo dell’incarico. La sanzione applicabile in caso di inadempimento va da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro.
Il sistema camerale emanerà a breve una nota esplicativa unificata a livello nazionale, che offrirà indicazioni operative sulle modalità di comunicazione e sugli adempimenti richiesti.
