RIMBORSO CHILOMETRICO LAVORATORE AUTONOMO – La corretta tassazione

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 270 del 23 ottobre 2025 (qui allegata), ha precisato che il rimborso al lavoratore autonomo delle spese chilometriche commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita con il committente concorre a formare reddito di lavoro dato che non rappresenta un rimborso spese addebitate analiticamente come richiede l’art. 54, c. 2 del TUIR. Come tale sarà soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF. Anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024, infatti, non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite, tra l’altro, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Secondo l’Agenzia delle entrate l’analiticità dell’addebito sussiste se le spese sono effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale e indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti. Le spese in questione devono essere, altresì, comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l’esatta riferibilità all’attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una forma di compenso. L’Agenzia chiarisce, quindi, che l’analiticità dell’addebito non può basarsi semplicemente nell’indicazione forfettaria dei chilometri percorsi e tariffa pattuita.