La rottamazione quinquies trova spazio nell’articolo 23 della legge di bilancio, approvata in Consiglio dei ministri venerdì scorso. Rientreranno i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter – DPR n. 600/73, e agli articoli 54-bis e 54-ter – DPR n. 633/72, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Possono essere ammesse alla definizione agevolata anche le cartelle esattoriali che si riferiscono a tributi locali e multe, ma a deciderlo saranno i singoli enti che per i tributi di propria competenza potranno stabilire anche tipologie diverse di definizione agevolata.
Potranno essere sanati i debiti versando solo la parte capitale, senza considerare le somme dovute a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e di somme dovute a titolo di aggio. Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare (piano di ammortamento in 9 anni). A decorrere dal 1° agosto, giorno successivo al versamento della prima rata, saranno dovuti sulle rate gli interessi legali al tasso del 4% annuo.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibile sul proprio portale i dati relativi ai carichi che possono essere rottamati. Per accedervi sarà necessario comunicare la propria adesione all’AdER entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute e la rata minima non può essere inferiore a 100 euro. Può essere presentata una domanda diversa per ogni carico definibile presente. Nella dichiarazione di adesione il contribuente deve indicare anche per quali carichi pende un giudizio assumendo, al tempo stesso, l’impegno di rinunciare a ricorrere.
Si decade dalla rottamazione in caso di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; di due rate, anche non consecutive; dell’ultima rata. Sono riaperti anche gli accessi ai decaduti delle precedenti edizioni. Chi alla data del 30 settembre risultava in regola con i pagamenti della rottamazione quater resta, invece, escluso per i debiti inclusi nella precedente definizione agevolata.
