RICHIESTA DOCUMENTI AGENZIA ENTRATE – I limiti definiti dalla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137/2025 depositata il 28 luglio 2025 pone dei limiti all’AF circa la richiesta di documenti al contribuente dei quali è già in possesso. Non potrà richiedere copie analogiche delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente poiché le stesse sono archiviate in una banca dati della quale l’Agenzia stessa ha la piena e completa disponibilità, e non potrà richiedere al contribuente documenti che la stessa può facilmente acquisire semplicemente interrogando le banche dati disponibili. La sentenza citata nel dettaglio dispone che: “…  deve anche essere ampliato il ricordato principio, già affermato in nuce dalla Corte di cassazione, per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria (Cass., n. 8299 del 2014).  In forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi informativi che l’amministrazione finanziaria potrebbe ottenere semplicemente interrogandole”.

La norma fiscale in questione è l’art. 32, commi 4 e 5 del d.P.R. 600/1973 dove è previsto che se un contribuente non fornisce all’Agenzia delle Entrate i documenti richiesti durante un controllo fiscale, non potrà poi usarli in suo favore nel processo, salvo che dimostri di non aver potuto consegnarli per causa a lui non imputabile. La Suprema Corte ha evidenziato che negli orientamenti giurisprudenziali più recenti si è chiarito che l’omissione del contribuente deve essere consapevole e intenzionale, con l’obiettivo di ostacolare l’ispezione dei documenti da parte dell’amministrazione (Cass. n. 16962/2019). In altre parole, non si può imputare al contribuente la mancata esibizione dei documenti quando questa dipende da cause a lui non riconducibili, come la forza maggiore, il comportamento di un terzo o errori del consulente fiscale. Rientrano in queste ipotesi anche i casi in cui la documentazione sia custodita da terzi (Cass. n. 31345/2023; n. 3254/2021; n. 6092/2022).