Le detrazioni fiscali su lavori edili passano all’erede solo se ottiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile per tutto l’anno fiscale. Niente beneficio per chi non ha la disponibilità dell’immobile dopo la successione (Princ. dir. AE 2 ottobre 2025 n. 7 qui allegato). La condizione, però, non deve necessariamente sussistere all’apertura della successione. Se al momento dell’apertura della successione l’immobile è, ad esempio, locato o concesso in comodato e quindi nessun erede ne ha la detenzione materiale e diretta, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso non potrà essere fruita. Tuttavia, se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta (ad esempio, alla scadenza di un contratto di locazione), potranno usufruire delle rate residue, ma solo per gli anni in cui mantengano tale detenzione per l’intero periodo d’imposta senza interruzioni (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Se più eredi acquisiscono la detenzione in momenti diversi o la situazione muta negli anni, il diritto alla detrazione va ripartito tra loro in relazione a ciascun periodo d’imposta. Le regole chiarite dall’Agenzia delle Entrate si applicano anche per il Bonus Verde, l’Ecobonus ed il Superbonus.
