La Carta europea della disabilità, o Disability Card, è una tessera che permette l’identificazione delle persone con disabilità e l’accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero. La Carta è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e viene spedita da Poste Italiane direttamente all’indirizzo di residenza del richiedente o ad altro recapito da lui indicato. Può essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non è cedibile a terzi. La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità prevista e comunque per non più di dieci anni dal momento del rilascio. La Carta europea della disabilità è rilasciata dall’INPS su domanda dell’interessato da presentare tramite il servizio online o tramite le associazioni di categoria ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS. Il termine entro il quale si deve concludere il procedimento è di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, completa di tutti i dati obbligatori.
La Carta europea della disabilità viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Possono presentare la domanda:
- gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o superiore al 67%;
- gli invalidi civili minorenni;
- i cittadini con indennità di accompagnamento;
- i cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i ciechi e i sordi civili;
- gli invalidi e inabili (legge 12 giugno 1984, n. 222);
- gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35% o con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
- gli inabili alle mansioni (legge 11 aprile 1955, n. 379, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e d.p.r. 27 luglio 2011, n. 171) e inabili (articolo 13, legge 8 agosto 1991, n. 274 e articolo 2, legge 8 agosto 1995, n. 335);
- i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
