La nuova formulazione dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, ha introdotto il principio di onnicomprensività per il calcolo del reddito dei lavoratori autonomi: il reddito generato dall’attività artistica o professionale viene determinato sottraendo, dall’insieme di tutti i compensi e valori percepiti durante l’anno in relazione all’attività stessa, il totale delle spese effettivamente sostenute nel medesimo periodo.
La nuova disciplina normativa, include, seppure con precise modalità, anche la differenza positiva tra il valore nominale del credito d’imposta acquisito e il prezzo pagato per l’acquisto dello stesso.
Con la risposta n. 171/2025 del 26 giugno 2025, l’agenzia delle entrate, superando quanto affermato con la Risposta n.472/2023, afferma che anche se il credito d’imposta acquistato non nasce da un’attività professionale svolta dal beneficiario, la differenza tra valore nominale e costo d’acquisto va comunque considerata reddito laddove il credito viene impiegato per compensare debiti collegati all’attività.
Nonostante non esista una categoria reddituale esplicita che accolga questa fattispecie, il nuovo principio fa sì che il differenziale positivo realizzato, sia ora incluso nel reddito di lavoro autonomo.
Ma quando deve essere tassato il surplus?
Per professionisti, ai quali si applica il principio di cassa, il costo di acquisto rileva nell’anno in cui viene sostenuto, mentre il valore nominale verrà tassato nell’anno di effettivo utilizzo in compensazione (che può essere anche successivo).
Sovente i crediti vengono acquistati “in blocco” e utilizzati su più annualità, ciò potrà generare disallineamenti fiscali: in un periodo si registra una perdita dovuta all’acquisto, mentre negli esercizi seguenti, quando il credito viene impiegato, emergono componenti positivi di reddito anche rilevanti.
