ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ – Il chiamato all’eredità acquista la qualità di erede solo a seguito dell’accettazione dell’eredità a lui devoluta per legge e/o per testamento. Il diritto di accettare l’eredità, assoggettato al termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione, può essere esercitato:
– in forma espressa ex art. 475 c.c., vale a dire con apposita dichiarazione resa in un atto pubblico o in una scrittura privata;
– oppure tacitamente, ai sensi dell’art. 476 c.c., quando il chiamato all’eredità compie un atto (ad esempio, la vendita di un bene ereditario) che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
I principi di diritto enunciati finora sono stati recentemente ribaditi dalla Cassazione nell’ordinanza n. 15301 del 9 giugno 2025.
Nella concreta fattispecie esaminata, i giudici di legittimità hanno accolto la tesi del ricorrente secondo cui la vendita di un bene ereditario posta in essere dalla sorella (sua coerede), in forza di una procura generale a questa conferita dal fratello per la gestione delle incombenze relative all’eredità del defunto padre (ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione e l’accettazione della delazione), integrava gli estremi di un atto di accettazione tacita dell’eredità a lui riferibile ai sensi dell’art. 477 c.c. e, pertanto, aveva privato di ogni possibile effetto la rinuncia all’eredità paterna formalizzata dal medesimo in epoca posteriore alla vendita. L’atto di accettazione dell’eredità è, infatti, irrevocabile (cfr. Cass. 23 luglio 2020 n. 15663).
Va, inoltre, osservato che l’atto di rinuncia all’eredità dev’essere rivestito di forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia non è ammissibile (Cass. 28 dicembre 2022 n. 37927).