Possono essere assegnati i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ed i beni
mobili iscritti in Pubblici registri.
Come disposto dal citato comma 31, possono essere assegnati gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, “non utilizzati come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa”, ossia:
- immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10) qualora non utilizzati
direttamente per l’esercizio dell’attività. Ovvero come indicato dalla circolare 26/E “ “comunque non direttamente utilizzati dall’impresa”. Quindi beni dati in locazione / comodato
“immobili merce”;
- immobili uso abitativo posseduti dall’impresa, c.d. beni patrimonio, che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR
Le caratteristiche del bene, come precisato nella citata Circolare n. 26/E, devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione.
In merito l’Agenzia ha affermato che “il cambiamento di destinazione d’uso anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000”.
Di conseguenza una società può decidere di assegnare un immobile attualmente strumentale per
destinazione qualora, prima dell’atto di assegnazione, non venga più utilizzato direttamente.
A tal fine è opportuno poter dimostrare l’effettivo cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
Non possono essere oggetto di assegnazione:
- i singoli diritti reali afferenti i beni quali, ad esempio, il diritto di usufrutto / nuda proprietà ovvero i diritti edificatori, posto che tali diritti non sono qualificabili “beni”.
le quote di partecipazione in società
