CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Non è causa di cessazione il cambiamento dell’ATECO

L’art. 21, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui: «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente».

Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

L’Agenzia, nella risposta a interpello n 236 del 10 settembre, conferma che la variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento ISTAT non comporta, di per sé, la cessazione del CPB, anche se implica l’utilizzo di un diverso modello ISA, purché non vi sia una modifica sostanziale dell’attività realmente svolta.

Il cambio codice ATECO obbligatorio dal 1° aprile 2025 non implica quindi automaticamente la cessazione del CPB. Tuttavia resta necessario adeguarsi tempestivamente alla nuova classificazione, anche per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.