CONTABILITA’ SEMPLIFICATA E BANCAROTTA DOCUMENTALE SEMPLICE

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA E BANCAROTTA DOCUMENTALE SEMPLICE – In una società di persone di piccole dimensioni la mera tenuta di una contabilità semplificata espressamente prevista dal legislatore fiscale configura, in caso di liquidazione giudiziale della stessa, il reato di bancarotta semplice documentale. È quanto ha disposto la sentenza della Cassazione n. 16005/2025.

Dal punto di vista civilistico, infatti, l’art. 2214 c.c. prevede l’obbligo per ogni imprenditore che eserciti un’attività commerciale, sia in forma individuale che societaria, di tenere il libro giornale e il libro degli inventari; libri del tutto assenti nella contabilità semplificata. D’altro canto lo stesso comma 1 dell’art. 18 del DPR 600/73 fa salvi “gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”, con inclusione, nell’eccezione, anche dell’art. 2214 c.c., che imporrebbe, quindi, la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari anche nel caso di contabilità fiscalmente semplificate; libri che, tuttavia, nella pratica operativa, non vengono mai istituiti.

Questo orientamento è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità visto che, nell’ultimo decennio, la Cassazione si è pronunciata in modo sostanzialmente univoco a riguardo (tra le altre, Cass. nn. 21861/2024, 22630/2023, 33878/2017 e 55030/2016).