Dal punto di vista civilistico, infatti, l’art. 2214 c.c. prevede l’obbligo per ogni imprenditore che eserciti un’attività commerciale, sia in forma individuale che societaria, di tenere il libro giornale e il libro degli inventari; libri del tutto assenti nella contabilità semplificata. D’altro canto lo stesso comma 1 dell’art. 18 del DPR 600/73 fa salvi “gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”, con inclusione, nell’eccezione, anche dell’art. 2214 c.c., che imporrebbe, quindi, la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari anche nel caso di contabilità fiscalmente semplificate; libri che, tuttavia, nella pratica operativa, non vengono mai istituiti.
Questo orientamento è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità visto che, nell’ultimo decennio, la Cassazione si è pronunciata in modo sostanzialmente univoco a riguardo (tra le altre, Cass. nn. 21861/2024, 22630/2023, 33878/2017 e 55030/2016).
