LE RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE

La Cassazione, nell’ordinanza n. 24004/2025, ha stabilito che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i sindaci che, limitandosi ad un esame del dato formale e contabile, non verifichino la documentazione sottostante ad una complessa operazione di versamento – correlata ad un aumento di capitale sociale – rivelatasi fittizia.
La decisione in commento non prende in considerazione la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci – come ridisegnata dalla L. 35/2025 e in vigore dal 12 aprile 2025 (quindi successivamente al deposito del ricorso per Cassazione) – connotata dalla limitazione della loro responsabilità ad un multiplo dei compensi. Probabilmente la Suprema Corte ha colto l’occasione per prendere posizione sulla questione della retroattività o meno della nuova disciplina.
Si ricorda che, ai sensi del nuovo art. 2407 comma 2 c.c., “al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”. Da segnalare che nel caso di specie la Cassazione ha confermato la condanna dei sindaci al pagamento, in via solidale, di 1.040.000 euro.