La risposta all’interpello n. 208/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’attenzione sulla tematica dei capital gain non realizzati delle persone fisiche all’atto del loro trasferimento all’estero confermando:
– da una parte, che il trasferimento della residenza all’estero, a differenza di ciò che accade per i soggetti imprenditori, non è idoneo a determinare l’imposizione delle plusvalenze latenti;
– dall’altra, che l’opzione per il risparmio amministrato non perde efficacia a seguito del trasferimento, potendo essere mantenuta da parte della persona divenuta non residente.
Ordinariamente, il trasferimento della residenza determina la perdita del potere impositivo dell’Italia sulle plusvalenze realizzate; in particolare ciò avviene:
– quale che sia lo Stato di destinazione della persona se le partecipazioni sono non qualificate quotate (art. 23 comma 1 lett. f) n. 1 del TUIR),
– subordinatamente al fatto che lo Stato di destinazione appartenga alla white list se le partecipazioni sono non qualificate non quotate (art. 5 comma 5 del DLgs. 461/97),
– se la Convenzione con l’altro Stato prevede indistintamente il potere impositivo in via esclusiva di quest’ultimo su tutte le plusvalenze, anche relative a partecipazioni qualificate.
