Anche per il 2025 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi prevista dall’art. 1 L. 742/69, che dispone l’interruzione di tutti i termini dal 1° al 31 agosto, con riferimento ai giudizi civili, amministrativi e tributari. E’ da sottolineare che, secondo l’interpretazione attuale, l’impugnazione di un avviso di accertamento o di una cartella è soggetta alla sospensione feriale, mentre la risposta a uno schema d’atto non lo è essendo un adempimento stragiudiziale come spiegato nella Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E. Nel dettaglio la tempistica che onera il contribuente a proporre controdeduzioni non si ferma nel periodo di agosto, mentre la produzione dei documenti richiesti è sospesa dal 1° agosto al 4 settembre (ex art. 37 c. 11-bis DL 223/2006).
Anche per il 2025 nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, i versamenti fiscali e contributivi tramite F24 (incluse ritenute e contributi INPS) possono essere effettuati entro il 20 agosto senza l’applicazione di sanzioni o interessi. Al contrario, per cartelle esattoriali o avvisi di accertamento esecutivi non si applica alcuna sospensione: i termini di pagamento restano pienamente operativi anche in agosto.
L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, ha previsto che è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto, l’invio:
- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi (artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di compliance.
Si ricorda che nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima degli avvisi bonari, che andranno pagate alle normali scadenze.
Anche l’INPS, con messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, ha comunicato che sarà attiva la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto 2025 compreso.
