Con la pronuncia n. 3180/2025, depositata il 17 luglio 2025 dalla C.g.t. di primo grado di Milano, si dice stop al recupero dei crediti d’imposta per R&S senza il parere del Mise. In particolare, secondo la corte, l’Agenzia delle Entrate non può decidere in autonomia se le attività svolte da un’impresa costituiscano o meno “ricerca e sviluppo”. La valutazione richiede competenze specifiche e spetta al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) darla.
Fino ad oggi la richiesta del parere del Mi.Se. è stata considerata come una mera facoltà e non un obbligo in capo al fisco, infatti nella Circ. AdE n. 31/2020 viene sancito che “Non è di ostacolo all’applicazione della suddetta norma la circostanza che in relazione a talune fattispecie potrebbe non essere stato richiesto, in quanto facoltativo, il parere tecnico al MISE. Ferma restando l’opportunità di attivare la suddetta richiesta nelle situazioni caratterizzate da un grado di tecnicismo elevato o dalla assoluta novità della questione riscontrata, gli Uffici, ricorrendone le condizioni, potranno procedere al recupero del credito d’imposta inesistente anche senza la previa acquisizione del parere tecnico del citato Ministero, laddove dovessero ritenere in base a proprie autonome valutazioni (tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti sul tema nei documenti di prassi pubblicati o della assimilazione ad altre fattispecie già esaminate) che nella specifica fattispecie oggetto di controllo non ricorrano le condizioni di ammissibilità delle attività o delle spese al beneficio fiscale”.
Non da ultimo, l’acquisizione del parere tecnico del Mi.Se. viene considerata come un’evenienza residuale anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza come espresso nella Circolare GdF 10419 del 28 luglio 2021.
Avverso le suindicate posizioni, si è già pronunciata una nutrita giurisprudenza; a titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti sentenze:
- Sentenza n. 392/2/2021della CTP di Ancona;
- Sentenza CTP La Spezia n.225 del 27.07.2022;
- Sentenza n. 365/3/2021 della CTP di Vicenza;
- Sentenza n. 131/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Rimini.
