L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 190 del 21 luglio 2025, ha fornito chiarimenti sulla deducibilità dei contributi versati per l’assistenza sanitaria integrativa per i familiari non fiscalmente a carico. L’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR prevede la deducibilità dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziali, nel limite complessivo di 3.615,20 euro annui, compresi quelli destinati a prestazioni per familiari non fiscalmente a carico. L’Agenzia ha richiamato precedenti chiarimenti (circolare n. 50/2002 e risoluzione n. 65/2016) che avevano già stabilito il principio della deducibilità dei contributi versati per familiari non fiscalmente a carico, fino al limite massimo di 3.615,20 euro annui. Un aspetto particolare del caso riguarda la possibilità per la Cassa di estendere la copertura ai superstiti del lavoratore. Secondo lo Statuto dell’ente, in caso di morte del dipendente, il coniuge superstite può subentrare nel rapporto, continuando a versare i relativi contributi assistenziali.
