La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17576/2025, qui allegata, attesta il perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante delle ASD per violazioni fiscali anche precedenti alla sua carica. L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente. In breve, secondo i giudici, nel caso di rappresentante entrante, egli è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti, essendo obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa.
Nel caso specifico è stato contestato anche di non aver ottemperato all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, in quanto l’associazione non aveva posto in essere il prescritto rendiconto economico e libro verbali del consiglio direttivo, limitandosi alla redazione del libro verbali d’assemblea dal quale non era stato possibile desumere gli elementi comprovanti la sussistenza del requisito della democraticità della vita associativa, la corretta modalità di convocazione dell’assemblea e la reale presenza del numero legale dei soci.
