L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Nota n. 382555 del 26 giugno 2025, ha dato il via alla presentazione delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di trasporto stradale al fine di ottenere il recupero accise del secondo trimestre 2025. La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Il software aggiornato per la compilazione delle domande è presente sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025). Le istanze di rimborso devono riferirsi alle fatture di gasolio e HVO aventi data del rifornimento dal 1° aprile al 30 giugno 2025. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro V e superiore indipendentemente che siano veicoli per trasporto per conto di terzi o trasporto in conto proprio.
Nel caso sia richiesta la compensazione del credito spettante, la possibilità di utilizzo della somma decorre dalla data del rilascio della specifica attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se l’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di consegna della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 02 25 anno 2025. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. La compensazione può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
