L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 giugno 2025 una guida aggiornata sulle detrazioni fiscali per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, con un focus particolare sulle spese scolastiche e universitarie. La detrazione IRPEF del 19% non include solo le tasse scolastiche e i contributi obbligatori, ma anche altri costi facoltativi se deliberati dagli organi dell’istituto e finalizzati alla frequenza. Sono quindi detraibili:
- Costi per la mensa e i servizi correlati, come l’assistenza durante i pasti e il pre/post scuola.
- Gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari organizzate dalla scuola (corsi di teatro o lingue), anche se si svolgono fuori dall’orario scolastico. Non serve presentare la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se invece il pagamento è effettuato a terzi (ad esempio un’agenzia viaggi per una gita), serve il documento che attesti l’approvazione dell’istituto.
- Spese per il trasporto scolastico purché tracciabili e questa voce si può sommare a quella relativa agli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale.
Per l’anno d’imposta 2024, il limite massimo su cui calcolare la detrazione ammonta a 800 euro per ogni alunno ed è suddivisibile tra i genitori. Non è possibile cumulare questa detrazione con quella per le erogazioni liberali agli istituti scolastici (come donazioni per l’innovazione o l’edilizia scolastica) se si riferiscono allo stesso studente. La detrazione si applica pienamente solo per redditi fino a 120.000 euro annui. Superata questa soglia lo sconto fiscale diminuisce progressivamente azzerandosi oltre i 240.000 euro. Infine, è utile ricorda che tutte le spese devono essere tracciabili e che non è possibile detrarre gli acquisti di cancelleria e libri scolastici. Le spese scolastiche e universitarie rimborsate come benefit dal datore di lavoro, infine, possono fruire della detrazione fiscale del 19% solo per la parte rimasta a carico effettivo del contribuente. Stesso dicasi per le spese di rette relative alla frequenza di asili nido ed in questo caso si aggiunge un’altra condizione: non si deve aver fruito del “bonus asilo nido” erogato dall’Inps.
