DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE – La guida Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 giugno 2025 una guida aggiornata sulle detrazioni fiscali per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, con un focus particolare sulle spese scolastiche e universitarie. La detrazione IRPEF del 19% non include solo le tasse scolastiche e i contributi obbligatori, ma anche altri costi facoltativi se deliberati dagli organi dell’istituto e finalizzati alla frequenza. Sono quindi detraibili:

  • Costi per la mensa e i servizi correlati, come l’assistenza durante i pasti e il pre/post scuola.
  • Gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari organizzate dalla scuola (corsi di teatro o lingue), anche se si svolgono fuori dall’orario scolastico. Non serve presentare la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se invece il pagamento è effettuato a terzi (ad esempio un’agenzia viaggi per una gita), serve il documento che attesti l’approvazione dell’istituto.
  • Spese per il trasporto scolastico purché tracciabili e questa voce si può sommare a quella relativa agli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale.

Per l’anno d’imposta 2024, il limite massimo su cui calcolare la detrazione ammonta a 800 euro per ogni alunno ed è suddivisibile tra i genitori. Non è possibile cumulare questa detrazione con quella per le erogazioni liberali agli istituti scolastici (come donazioni per l’innovazione o l’edilizia scolastica) se si riferiscono allo stesso studente. La detrazione si applica pienamente solo per redditi fino a 120.000 euro annui. Superata questa soglia lo sconto fiscale diminuisce progressivamente azzerandosi oltre i 240.000 euro. Infine, è utile ricorda che tutte le spese devono essere tracciabili e che non è possibile detrarre gli acquisti di cancelleria e libri scolastici. Le spese scolastiche e universitarie rimborsate come benefit dal datore di lavoro, infine, possono fruire della detrazione fiscale del 19% solo per la parte rimasta a carico effettivo del contribuente. Stesso dicasi per le spese di rette relative alla frequenza di asili nido ed in questo caso si aggiunge un’altra condizione: non si deve aver fruito del “bonus asilo nido” erogato dall’Inps.