Tra i chiarimenti forniti dalla circolare n. 8/2025 dall’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 19 giugno scorso, viene indicato che la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nell’anno 2025 su pertinenze (es. box auto, cantine) dell’abitazione principale, resta fissata al 50% anche se gli interventi sono eseguiti soltanto sulle pertinenze in questione se già collegate all’abitazione principale all’inizio dei lavori. Il bonus 50% si applica anche a parti comuni condominiali, purché l’unità immobiliare del singolo condomino sia destinata ad abitazione principale. Rientrano anche i condomìni minimi (es. bifamiliari) e gli edifici con più unità ma un solo proprietario. L’amministratore di condominio non è tenuto a verificare i requisiti soggettivi, ma sarà il contribuente a indicare correttamente la detrazione in dichiarazione.
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale alla fine dei lavori. Non è richiesta la residenza già all’avvio degli interventi.
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia, è sufficiente stabilire la residenza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si inizia a usare la detrazione.
