L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (Aire) non determina una immediata fuoriuscita immediata dal regime forfetario: la cessazione decorre dall’anno successivo all’evento. Ricordiamo che una delle cause di fuoriuscita dal regime agevolato è, infatti, la perdita del requisito della residenza. L’unica causa di cessazione immediata del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro. È il contenuto della risposta n. 149 del 9 giugno 2025 data dall’Agenzia delle entrate.
Nel caso specifico un ingegnere, che si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal regime forfettario, riferisce di essere iscritto all’A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024, benché l’esito della richiesta d’iscrizione gli sia stato comunicato a febbraio 2025. Ciò premesso l’Agenzia ritiene che l’iscrizione all’A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024 non abbia prodotto la fuoriuscita immediata già dal periodo d’imposta 2024 dell’istante dal regime fiscale agevolato, sicché lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve correggere le fatture già emesse, nel corso dell’anno 2024, senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto.
