AFFITTI BREVI – Caos CU e dichiarativi

L’intervento normativo introdotto con l’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) ha definito l’applicazione della cedolare secca anche agli affitti brevi stipulati tramite intermediari immobiliari, imponendo l’obbligo per questi ultimi – se incassano o intervengono nel pagamento – di operare una ritenuta del 21% quale acconto dell’imposta sul reddito dovuto dal locatore. Nonostante siano soggetti agli obblighi di sostituto d’imposta, molti portali si limitano a trasmettere in CU dati parziali, errati o incompleti.

In alcuni casi: 

  • viene indicato un solo CIN, anche in presenza di più immobili registrati; 
  • il reddito viene attribuito al gestore dell’account e non al proprietario reale dell’immobile; 
  • l’imposta di soggiorno non viene suddivisa per appartamento dal modello 21 ma è cumulativa, con conseguente difficoltà nella deducibilità in dichiarazione;
  • è ancora in corso da parte di alcuni portali (tra cui Booking) l’attività di regolarizzazione delle ritenute 2024 non trattenute;
  • risultano, anche, improprie trattenute ad alcune tipologie di B&B o altre con attività svolta imprenditorialmente alle quali non si applica la tassazione al 21%. 

La responsabilità di questi disallineamenti è in capo alle piattaforme, che svolgono il ruolo di sostituto d’imposta. L’Agenzia entrate, a oggi, non ha fornito istruzioni operative per gestire questi casi-limite, limitandosi a richiamare il principio generale della dichiarazione veritiera. Ma chi è in grado di dichiarare correttamente un reddito che non gli è stato attribuito o attribuito in maniera scorretta?